Art. 11.
(Diritti successori).

      1. Nella successione legittima, disciplinata dal libro II, titolo II, capo II, del codice civile, i diritti spettanti al coniuge sono estesi alla persona legata al defunto da un patto civile di solidarietà.
      2. Al contraente di un patto civile di solidarietà che sopravvive è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che l'arredano, se di proprietà del defunto o comuni, sia in caso di successione legittima sia nel caso di successione testamentaria, per la durata di un anno.